STATUTO UNIONE PER IL TRENTINO

Date: 
24.07.2009

Il 24 luglio 2009 l'Assemblea costituente dell'Unione ha approvato le modifiche statutarie a integrazione del Regolamento congressuale. In data 3 marzo 2009 l'Assemblea Costituente dell'Unione per il Trentino ha approvato all'unanimità lo Statuto del partito.

 
ART. 1 – FINALITA’ E OBIETTIVI
L’Unione per il Trentino è un partito e movimento politico che si propone di essere strumento efficace di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità. E’ aperta perciò al contributo di quanti, aderenti ed elettori, vogliono condividere con impegno solidale comuni ideali di crescita civile. In questa ottica si propone di promuovere opportunità di coinvolgimento dei giovani, delle donne, dell’anzianità attiva e delle molteplici espressioni dell’associazionismo.
L’Unione intende concretizzare un nuovo modello politico territoriale, popolare, innovativo e riformatore, con un significativo riferimento ai valori, impegnato sui contenuti, aperto al dialogo delle diverse sensibilità e che si pone con spirito costruttivo a servizio della comunità. Essa vuole esprimere una esperienza politica innovativa che si qualifica per il senso di appartenenza alla comunità, per una cultura della partecipazione e della responsabilità, per l’apertura alla dimensione europea.
L’Unione per il Trentino si richiama alle grandi tradizioni politiche e in particolare a quella del popolarismo trentino nella linea degasperiana e si propone di costituire rete tra sensibilità di impegno cattolico democratico e ideali del mondo laico e riformista per contribuire a promuovere una nuova stagione di impegno civile e di coinvolgimento popolare per la crescita della comunità trentina.
Essa intende promuovere una nuova concezione dell’autonomia intesa come servizio alla comunità per valorizzare la dimensione solidale, per tradurre economia e tecnologia, per produrre innovazione; sostiene un disegno di pieno compimento dell’autonomia mediante la costituzione della Comunità autonoma del Trentino.
In questa prospettiva l’Unione per il Trentino si propone di promuovere l’unione dei trentini, di allargare la base politica dell’autonomia, di valorizzare il ruolo del Trentino nell’area alpina e europea e di qualificare il suo contributo alla modernizzazione del Paese; a tal fine promuove accordi e intese con altre forze politiche che condividono queste finalità.
E’ obiettivo dell’Unione promuovere la Regione Europea Trento-Bolzano-Innsbruck, intesa sia come area strategica di comunicazione e spazio di valorizzazione socioeconomica e culturale, sia come strumento essenziale per consentire alla nostra realtà di incidere nelle scelte strategiche dell’area alpina e mitteleuropea e di salvaguardare le proprie esigenze e peculiarità nei centri decisionali comunitari.
 


ART. 2 - VALORI  E PRINCIPI
L’Unione per il Trentino ritiene importante orientare il proprio impegno secondo valori e principi che hanno una funzione essenziale per favorire una armonica e produttiva convivenza civile. Essi fanno parte del suo patrimonio ideale e politico e sono così riassumibili:
•    il primato della persona e la dignità di ogni essere umano, il diritto alla vita, la libertà, la centralità della famiglia, le pari opportunità e l’equilibrio di rappresentanza tra uomo e donna, lo spirito di iniziativa, il ruolo sociale dell’impresa e del lavoro, una visione di sviluppo sostenibile e salvaguardia dell’ambiente, il ruolo essenziale della comunità, il valore dell’autonomia e dell’autogoverno, una cultura della solidarietà e un’ etica della responsabilità;
•    una concezione dello Stato e della politica che si richiama ai principi della Costituzione e propugna democrazia e stato di diritto, libertà e giustizia; attuazione del principio di sussidiarietà, valorizzazione delle autonomie e del federalismo, partecipazione e vicinanza delle istituzioni al cittadino, pratica della moderazione;
•    una visione dei rapporti economici fondata sull'economia sociale di mercato nella quale la libertà di iniziativa e la crescita educativa e culturale sono motore di sviluppo e le istituzioni pubbliche assicurano regole al mercato e promuovono misure e interventi per garantire le fasce più deboli;
•    una concezione della società fondata su valori comunitari, che riconosce l’importanza della coesione sociale, che promuove una comunità accogliente, un territorio vivibile, un potere pubblico affidabile e la sicurezza dei cittadini;
•    una prospettiva di Europa che si ispira all’idea federale e che riconosce le autonomie regionali e locali; una concezione della politica internazionale fondata sulla solidarietà, la difesa dei diritti umani, la convivenza pacifica tra i popoli e la cooperazione fra gli Stati, e che promuova il rafforzamento dell'ONU e la soluzione pacifica delle controversie nell’ottica del multilateralismo;
Accanto ai valori ai principi qui delineati che costituiscono imprescindibile quadro di riferimento dell’azione politica dell’Unione, essa intende orientare il proprio impegno anche agli  specifici valori e al peculiare patrimonio di cultura della comunità trentina.
In questo spirito essa promuove la solidarietà e la mutualità quali dimensioni qualificanti del tessuto sociale della nostra comunità, e si propone di sostenere e di essere coerente con i valori che distinguono il Trentino: laboriosità e iniziativa, sobrietà e generosità, dialogo e onestà, umiltà e responsabilità.

ART. 3 - ADERENTI
Sono soci e quindi aderenti all’Unione per il Trentino tutti i cittadini trentini o legati al Trentino per motivi di lavoro, studio o interesse culturale, che liberamente sottoscrivono il Manifesto di Adesione all’Unione, versando una somma di almeno 5 euro. Per tutti coloro che hanno meno di 25 anni di età l’adesione è gratuita.
L’età minima di adesione è di 16 anni.
Con l’iscrizione all’Unione, l’aderente si impegna a partecipare attivamente agli Organismi del partito, sia a livello locale che provinciale, ed a concorrere alla crescita culturale, politica e sociale del Trentino, in base alle proprie capacità ed inclinazioni.
L’adesione ha validità biennale e deve essere rinnovata entro il 31 luglio dell’anno di scadenza.
La data del 31 luglio costituisce elemento cui fare riferimento anche per il rinnovo degli organismi locali; essa va intesa come scadenza tassativa inderogabile.

ART. 4 – ORGANI
L’Unione ha i seguenti organi:
a.    Assemblea provinciale degli aderenti;
b.    Segretario provinciale;
c.    Parlamentino dei Territori;
d.    Presidente e Vicepresidente;
e.    Coordinamento provinciale;
g.    Assemblee, Parlamentini e Coordinamenti di valle e di città;
h.    Coordinamenti comunali;
i.    Comitato dei Garanti.
 


ART. 5 – REGOLE PROCEDURALI
Le riunioni dell’Assemblea degli aderenti, sia a carattere ordinario che straordinario, sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la maggioranza degli aderenti, in seconda convocazione con qualsiasi numero degli aderenti.
Stesse disposizioni di carattere generale valgono anche per il Parlamentino dei Territori.
Le riunioni del Coordinamento provinciale sono valide se sono presenti la maggioranza più uno degli aventi diritto.
Le deliberazioni dei vari organi, di norma, richiedono la maggioranza semplice.
Le votazioni di norma avvengono a scrutinio segreto, con la possibilità di esprimere un’unica preferenza. A parità di voti, prevale il più giovane di età.
Tuttavia, al fine di dare concreta attuazione al principio di parità di genere contenuto nell’art. 51 della Costituzione, nelle votazioni all’interno degli organi collegiali, ogni avente diritto al voto può esprimere una seconda preferenza, purché di genere diverso.
Tutte le cariche all’interno dei vari organi ed organismi sono prestate a titolo volontaristico e, solo in casi stabiliti dal Coordinamento provinciale, sarà possibile contemplare eventuali rimborsi spese.

ART. 6 – ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ADERENTI
L’insieme dei soci sottoscrittori costituisce l’Assemblea provinciale degli aderenti, cui tutti costoro hanno diritto di partecipare esercitando il proprio diritto di voto, sempre se hanno aderito o rinnovato l’adesione entro il 31 luglio.
Essa è organo deliberante in materia di indirizzi di politica generale ed è inoltre competente a nominare e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per Statuto. Viene convocata con un preavviso scritto di almeno 15 giorni, riducibili a 7 in caso di comprovata urgenza, in via ordinaria dal Parlamentino dei Territori, ed in via straordinaria, quando lo richieda in forma scritta almeno il 30% degli aderenti.    
Nello specifico ha competenza in materia di:
a.    approvazione dello Statuto e modifiche  e/o integrazioni dello stesso che comunque     non possono andare a modificare gli scopi dell’Unione, di cui ai precedenti     articoli 1 e 2;
b.    elezione dei 20 membri del Parlamentino dei Territori;
c.    elezione del Segretario provinciale.
In caso di approvazione dello Statuto o di modifica e/o integrazione dello stesso, è possibile far luogo al voto palese per alzata di mano, sempre che la maggioranza degli aderenti sia d’accordo.
Gli aderenti si impegnano ad osservare il presente Statuto, impegnandosi inoltre a dare la loro collaborazione per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Unione.
L’Assemblea, all’inizio di ogni riunione, individua tra i soci presenti un Segretario il quale provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea. Per attendere a questa operazione può valersi anche di registrazione su supporto magnetico, che verrà opportunamente archiviata.
Ad ogni aderente è concessa la possibilità di recedere in ogni momento con nota scritta, la stessa avrà efficacia dal mese successivo e non darà diritto al rimborso delle quote corrisposte.

ART. 7 – SEGRETARIO PROVINCIALE
Il Segretario provinciale è eletto dall’Assemblea provinciale degli aderenti.
E’ rappresentante politico dell’Unione.
E’ legale rappresentante della medesima in tutti i casi disciplinati dalla normativa civile e penale vigente.
Ha il compito di dare esecuzione alle decisioni dell’Assemblea provinciale e del Parlamentino dei Territori, nonché di dare attuazione agli indirizzi programmatici che tali organi hanno espresso.
Deve operare comunque per il perseguimento degli scopi sociali.
E’ responsabile della politica economica del partito compresa l’ordinaria e la straordinaria amministrazione.
Dispone dell’uso del simbolo dell’Unione e del suo deposito in occasione di tutte le elezioni dove l’Unione intenda partecipare, sia a livello provinciale che locale.
Nomina il tesoriere e il responsabile organizzativo scegliendoli tra gli aderenti. Tali figure rimangono per il mandato del Segretario provinciale.
Dura in carica 2 anni.
 


ART. 8 – PARLAMENTINO DEI TERRITORI
Il Parlamentino dei Territori è organo composto da 100 membri, oltre a quelli di diritto, ossia:
1.    il Segretario provinciale;
2.    gli Assessori e i Consiglieri provinciali (se aderenti);
3.    i Presidenti delle Comunità di Valle (se aderenti);
4.    i parlamentari e gli ex parlamentari (se aderenti);
5.    i candidati alla carica di Segretario provinciale che abbiano ottenuto più del 15% dei            consensi;
6.    i Coordinatori di valle e di città.
Il numero dei 100 membri è così ripartito:
a.    60 rappresentanti di zona eletti dai Coordinamenti locali;
b.    20 rappresentanti eletti dall’Assemblea provinciale;
c.    20 rappresentanti indicati dal Coordinamento anche tra gli aderenti impegnati     nell’associazionismo sociale, economico, sportivo, culturale e del volontariato.
Il Parlamentino ha competenza in materia di definizione delle linee politiche territoriali dell’Unione, favorendo la partecipazione di tutti gli aderenti, mediante il coinvolgimento diretto, l’ascolto e la partecipazione di questi ultimi ad apposite Commissioni tematiche.
Nomina al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente dell’Unione per il Trentino.
Nomina, su proposta del Segretario provinciale, un collegio di tre revisori dei conti.
Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, con un’unica preferenza di voto.
Il Parlamentino si riunisce almeno una volta la mese con iniziativa del Presidente.
Qualora almeno un terzo dei componenti del Parlamentino lo richieda in forma scritta, il Parlamentino va convocato entro 20 giorni.
Al Parlamentino possono essere sottoposte delle questioni in forma scritta, purché siano sottoscritte da almeno 25 membri della stessa, ed il Segretario provinciale è tenuto a fornire risposta entro 30 giorni.

ART. 9 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
Il Presidente è organo eletto dal Parlamentino dei Territori nel proprio ambito, durante la prima riunione di insediamento:
a.    convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea provinciale e del Parlamentino dei Territori;
b.    sostituisce il Segretario provinciale in caso di assenza e/o impedimento del medesimo.
c.    dura in carica due anni e può essere rieletto solo una volta.
Il Vicepresidente è organo eletto dal Parlamentino dei Territori nel proprio ambito, durante la prima riunione di insediamento:
a.    sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento delle stesso.

ART. 10 – COORDINAMENTO PROVINCIALE
Il Coordinamento provinciale  è composto da:
a.    Segretario provinciale;
b.    Presidente;
c.    Vicepresidente;
d.    rappresentanti politici (consiglieri e assessori provinciali, parlamentari) se aderenti;
e.    dai rappresentanti designati dagli organismi territoriali in numero pari ad uno per ogni Comunità di valle;
f.    responsabile organizzativo;
g.    tesoriere;
h.    cinque rappresentanti nominati dal Segretario provinciale tra gli aderenti.
Dura in carica due anni.
In caso di impedimento o di dimissioni di membri prima della scadenza del mandato, si provvederà alla loro sostituzione in modo da garantire sempre la completezza dell’organo.
 


ART. 11 -  ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Per rappresentare e favorire la partecipazione democratica delle Comunità territoriali locali, l’Unione promuove in tutte le realtà territoriali l’organizzazione di Assemblee e Coordinamenti di zona (Assemblee, Parlamentini e Coordinamenti di Valle e di città, Coordinamenti comunali).
Fermi restando i principi e le norme stabilite dallo Statuto dell’Unione per il Trentino quale base per una regolamentazione dell’istituzione di organismi locali, alle Assemblee e ai Coordinamenti di valle e di città viene riconosciuta piena autonomia nell’organizzazione dell’attività politica a livello locale.
I principi sono la libertà di cultura, la libertà di espressione di ogni aderente e la libertà di organizzazione democratica dei movimenti di base.
Qualora a livello locale gli organismi decidano di stringere alleanze politiche  diverse da quelle espresse a livello provinciale, pur nella piena autonomia delle scelte che rispettino la specificità del territorio, è prevista una consultazione preventiva con il Segretario provinciale dell’Unione per concertare eventuali alleanze con altri soggetti politici e scelte programmatiche che tengano conto di specifiche problematiche.
Le modalità comuni di costituzione degli organismi territoriali sono le seguenti:

    11. 1.-  ASSEMBLEE E COORDINAMENTI Dl VALLE O Dl CITTA'

Le Assemblee e i Coordinamenti di valle o di città hanno come obiettivi l’organizzazione della presenza ed il coordinamento dell'attività del movimento territoriale dell’Unione per sviluppare la crescita economica, sociale e culturale delle vallate del Trentino favorendo la partecipazione diretta e attiva dei territori.
Le Comunità di Valle rappresentano l’entità di riferimento territoriale dell’organizzazione a livello locale.
Delle Assemblee di valle o di città fanno parte tutti gli aderenti della rispettiva area territoriale. Le Assemblee di valle o di città eleggono al proprio interno il Coordinatore e il Coordinamento locale e sono organo deliberante in materia di indirizzi di politica generale che attengono alla realtà territoriale di competenza, in coerenza agli indirizzi politici dell’Unione.
Fermi restando i principi stabiliti dallo Statuto provinciale dell’Unione, alle Assemblee e ai rispettivi Coordinamenti locali viene riconosciuta piena autonomia organizzativa e statutaria.
Sono membri di diritto del Coordinamento di valle e di città rispettivamente i Coordinatori comunali e circoscrizionali.
Per le città di Trento e Rovereto vengono nominati dei Coordinamenti cittadini con le stesse modalità dei Coordinamenti di Valle, ma le relative assemblee degli aderenti eleggono anche un Presidente ed un Parlamentino della città.
Sia i Parlamentini che i Coordinamenti di valle o di città durano in carica due anni.
Per qualsiasi votazione si rinvia a quanto disposto all’art. 5.

    11.2. COORDINAMENTI COMUNALI
E’ possibile costituire un Coordinamento comunale laddove vi sia il numero minimo di 20 aderenti all’Unione.
L'Assemblea degli aderenti del comune provvede alla nomina di un Coordinatore e un Coordinamento comunale, i quali durano in carica due anni.
Fermi restando i principi stabiliti dallo Statuto provinciale dell’Unione e dallo Statuto di valle, alle assemblee e ai rispettivi coordinamenti comunali viene riconosciuta piena autonomia organizzativa e politica.
Il numero dei componenti del Coordinamento è proporzionale al numero di aderenti, ossia:
•    3 rappresentanti se gli aderenti sono inferiori a 50;
•    5 rappresentanti se gli aderenti sono da 51 a 100;
•    7 rappresentanti se gli aderenti sono da 101 a 200;
•    9 rappresentanti se gli aderenti sono più di 200.
 


ART. 12 – INCOMPATIBILITA’ E NON CUMULABILITA’ DELLE CARICHE
L’incarico di Segretario provinciale è incompatibile con gli incarichi di governo a livello provinciale, regionale, nazionale e quello di analogo livello di un altro movimento o partito politico.
1.    L’incarico di Coordinatore comunale è incompatibile con la carica di Sindaco.
2.    La figura di Coordinatore di valle, di città o comunale e quella di Presidente del Parlamentino di valle o di città è incompatibile con la carica di senatore, deputato e/o consigliere provinciale, con la carica di Sindaco e di Assessore in comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, e di Presidente e Assessore degli organismi istituzionali di vallata.
Se non diversamente disposto dalla normativa elettorale vigente, per i mandati elettivi dello stesso livello istituzionale il limite dei mandati cumulativi è fissato a tre.

ART. 13 - NON CANDIDABILITA’ E SOSPENSIONE

Si definiscono come cause ostative alla candidatura nelle liste dell’Unione, le condanne, in via definitiva, per i reati dolosi contro la persona, contro il patrimonio, contro la pubblica Amministrazione, contro la personalità dello Stato e contro l’amministrazione della giustizia.
Alla luce dei valori che informano l’Unione per il Trentino sarà considerato automaticamente sospeso dal partito, in via cautelativa, chi viene rinviato a giudizio per i reati già enunciati. Contro tale sospensione l’interessato può far ricorso al Comitato dei garanti che dovrà pronunciarsi entro 30  giorni.
Della posizione delle persone raggiunte da “Avviso di garanzia” si rimette ogni valutazione al Comitato dei Garanti che è chiamato ad esprimersi entro 10 giorni.

ART. 14 – DEMOCRAZIA E INFORMAZIONE
L’Unione è un movimento politico organizzato secondo i principi di democrazia interna e di trasparenza. Fornisce ai propri aderenti e all'opinione pubblica costanti informazioni circa i suoi programmi, le sue strutture, le sue iniziative interne ed esterne e le sue azioni politiche.

ART. 15   RAPPORTO CON GLI ELETTI

L’Unione favorisce la partecipazione attiva dei cittadini alla vita democratica e l'inserimento nella direzione della cosa pubblica di persone capaci ed oneste.
Le liste elettorali dell’Unione sono quindi aperte alla disponibilità di tutti, aderenti e non, che possano provare un loro fattivo contributo alla crescita del Trentino e del Paese.
Gli eletti nei vari livelli istituzionali si impegnano a promuovere e sostenere i valori ideali del Manifesto dell’Unione ed i principi ispiratori dello stesso. Inoltre essi si impegnano a contribuire al sostegno economico dell’attività continuativa dell’Unione nella misura stabilita dal Parlamentino dei Territori, al fine di garantirne libertà ed indipendenza.
Nell'assicurare efficaci forme di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini nella definizione delle proprie politiche, l’Unione è un soggetto politico che ha il dovere ed il potere, ai vari livelli istituzionali, di indirizzare l'attività degli eletti.
L’Unione si impegna inoltre a valorizzare a pieno il contributo di tutti coloro che ai vari livelli danno la propria disponibilità alla candidatura nelle proprie liste.

ART. 16   COMITATO DEI GARANTI

Il Parlamentino dei Territori procede alla nomina di un Comitato di Garanti dell’Unione composto da tre persone di particolare esperienza sul piano dell'impegno politico e nelle conoscenze giuridiche con il compito di:
-    garantire il libero accesso al progetto dell’Unione ed il suo funzionamento democratico;
-    dirimere eventuali controversie che potranno sorgere fra i suoi aderenti e gli organi sociali;
-    esaminare i casi d'incompatibilità morali o politiche di adesione al progetto politico dell’Unione su richiesta motivata di almeno dieci aderenti;
-    dare parere consultivo sulle modifiche statuarie e sull'evoluzione del progetto politico territoriale del partito.
I garanti possono essere invitati alle riunioni del Parlamentino dei Territori e del Coordinamento provinciale. Essi, purché non lo abbiano per altro titolo, non hanno diritto di voto.
 


NORMA TRANSITORIA FINALE
Sarà convocata la prima Assemblea congressuale del partito entro il 2009 per integrare e adottare in  via definitiva  lo Statuto e dare l’avvio, nella fase immediatamente successiva, all’elezione dei suoi organismi sia provinciali che locali.
Fino alla data di svolgimento del Congresso le funzioni previste dal presente Statuto per l’Assemblea provinciale degli aderenti e per il Parlamentino dei Territori sono svolte dall’Assemblea costituente costituita in data 15 luglio 2008.


NORMA DI RINVIO
Per quanto qui non espressamente disciplinato, si fa il rinvio alle norme di diritto comune.